Codice etico

Dal 2006, in SGI esiste un Codice Etico che raccoglie l'insieme dei valori che ispirano le azioni della Società e descrive i comportamenti da seguire  nella conduzione delle operazioni aziendali.

I principi contenuti nel Codice Etico definiscono l’attività di SGI in un quadro di legalità, integrità, correttezza e trasparenza, nel rispetto sia dei Valori di collaborazione e trasparenza, fiducia e rispetto, innovazione e miglioramento continuo, responsabilità, sostenibilità sia degli interessi legittimi di tutte le parti con cui SGI viene in rapporto giornaliero

Tutti i dipendenti di SGI, senza distinzioni o eccezioni, agiscono nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità in conformità alle disposizioni del Codice, rispetto alle quali assumono un preciso obbligo contrattuale e riconoscono essere anche una caratteristica essenziale dei loro servizi professionali.

E’ stato nominato un Organismo di Vigilanza esterno che promuove la consapevolezza e l'applicazione del Codice.

All’Organismo di Vigilanza possono essere presentate richieste di chiarimenti o di interpretazione delle disposizioni del Codice, suggerimenti per la sua attuazione e segnalazioni di violazioni, di rilevazione diretta o indiretta, utilizzando i seguenti recapiti:

Organismo di Vigilanza SGI S.p.A.
c/o Dott. C. Ravazzin
Viale Mazzini, 6
00195 Roma  (RM)
E-mail: odv@sgispa.com

SGI garantisce, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 30/11/2017 n. 179 (cd. Disciplina in materia di Whistleblowing), la riservatezza dell’identità del segnalante di fatti illeciti altrui e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
SGI garantisce altresì, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante di fatti illeciti altrui, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

 

Codice Etico
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INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

In conformità al D. Lgs. n. 24/2023, Società Gasdotti Italia S.p.A. ha predisposto un canale dedicato alla segnalazione di illeciti, garantendo riservatezza e protezione al segnalante (c.d. whistleblower).

Cosa si può segnalare?

Non esiste una lista esaustiva dei casi segnalabili, in linea generale i comportamenti segnalati devono essere potenzialmente lesivi dell'integrità e dell'etica della società, come nel caso di violazioni, effettive o sospette, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell’interesse che a danno di Società Gasdotti Italia S.p.A..

Non si possono, però, segnalare tramite questo canale questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Chi può segnalare?

Possono effettuare una segnalazione, tramite il canale whistleblowing, i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestino od abbiano prestato la propria attività in favore della società, nonché lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società.

Come fare la segnalazione?

Per le segnalazioni sarà possibile inviare una comunicazione circostanziata all’Organismo di Vigilanza alla email odv@sgispa.com., visibile esclusivamente dal soggetto incaricato alla gestione delle segnalazioni, utilizzando i moduli allegati.

Rinvio

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alla procedura whistleblowing e al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.